Art. V · Società, cooperative o gruppi di lavoro
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Art. V

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Società, cooperative o gruppi di lavoro

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo V Società, cooperative o gruppi di lavoro Quando l'emigrazione spontanea è connessa col trasferimento di società, di cooperative o di gruppi di lavoro, costituiti in Italia per il Brasile o con la costituzione in Brasile di società o di cooperative che includono immigranti italiani, le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del Governo brasiliano saranno stabiliti, di comune accordo, caso per caso.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-v