Art. IX · Basi per il reclutamento
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Art. IX

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Basi per il reclutamento

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo IX Basi per il reclutamento Le Alte Parti Contraenti s'impegneranno ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sarà ritenuta più opportuna, in modo da definire: a) da parte brasiliana, le possibilità di collocamento in ciascun ramo di attività, le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonché gli appoggi e la assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia; b) da parte italiana, i requisiti degli emigranti e la loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc. Paragrafo unico. - Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.
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