Accordo
Art. II
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In vigore dal 24 gen 1952
Articolo II
Contenuto dell'Accordo
L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, è permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di società, cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorità brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione "dirigida", sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-ii