Art. 7 · LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340

Art. 7

LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340

In vigore dal 2 gen 1952
La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. Per i riscatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di metà del contributo gia versato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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