Art. 6
LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340
In vigore dal 2 gen 1952
I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli Atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quello inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo di limiti di età, che vengono prorogati di sette anni.
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