Art. 4 · LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340

Art. 4

LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340

In vigore dal 2 gen 1952
L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall', comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati. Con le stesse modalità il personale tecnico e subalterno può essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra Facoltà o Scuola della medesima Università o Istituto di istruzione universitaria. Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro per la pubblica istruzione. Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati. È abrogato l'art. 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.
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