Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 nov 1970
L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all', e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1 luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell' del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - ALDISIO - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161 in G.U. 25/11/1970 n. 299 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1323#art-2