Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe, con la seguente modificazione:
All'art. 5, dopo le parole: "caso per caso", sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni, e tenendo in particolare considerazione le necessità dell'artigianato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Rovigo, addì 18 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-18;1176#art-1