Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 22 dic 1951
La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia è determinata, per ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi stanziati allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana. Detti fondi saranno pertanto trasferiti, con decreti del Ministero del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento amministrativo contabile di cui al precedente , è mantenuto in vigore, per le spese da farsi in Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile approvato con il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 Per le spese da farsi in Italia si osserveranno le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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