Art. 9 · LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

Art. 9

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
Nulla è innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima. Restano pure ferme le disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886, relativa al regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.
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