Art. 6 · LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

Art. 6

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto. La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.
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