Art. 15
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295
In vigore dal 21 dic 1951
È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente .
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