Art. 14 · LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

Art. 14

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti . È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
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