Art. 13 · LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

Art. 13

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295#art-13