Art. 10 · LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

Art. 10

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1295

In vigore dal 21 dic 1951
L'Amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Consorzio del porto di Brindisi. Tale ente è tenuto: a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dalla Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza; b) a fornire gratuitamente i locali necessari per l'espletamento dei servizi doganali e ferroviari, a provvedere al loro arredamento, compresa la illuminazione, il riscaldamento e l'acqua, nonchè ad eseguire, a sua cura, le spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari ricadenti nell'ambito del punto franco.
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