Art. 4
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1219
In vigore dal 14 dic 1951
Con effetto dal 1 gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra, sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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