Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, è ratificato con la seguente modificazione:
. - Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"g) il presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA VAMONI - SEGNI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-11-04;1218#art-1