Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, è ratificato con la seguente modificazione: . - Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "g) il presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA VAMONI - SEGNI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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