Art. 2
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1169
In vigore dal 1 dic 1951
Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del titolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.
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