Art. 2 · LEGGE 4 novembre 1951, n. 1169

Art. 2

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1169

In vigore dal 1 dic 1951
Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del titolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1169#art-2