Art. 8 · LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

Art. 8

LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

In vigore dal 15 nov 1951
È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1951-52, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè le conseguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
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