Art. 7 · LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

Art. 7

LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

In vigore dal 15 nov 1951
Il fondo indiviso, inscritto nell'annesso stato di previsione in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 647, riguardante opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, sarà, con decreti del Ministro del tesoro ripartito tra appositi capitoli di parte straordinaria in base ai programmi dei lavori da eseguire.
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