Art. 8 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Art. 8

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Espropriabilità delle arco della zona di espansione. L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all', lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.
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