Art. 7 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Art. 7

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Dichiarazione di pubblica utilità dalle opere del piano Loro urgenza e indifferibilità. L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
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