Art. 6 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Art. 6

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Approvazione dei piano. Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia. Un estratto del decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana. In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico. Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
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