Art. 20
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402
In vigore dal 7 set 1993
Occupazione di urgenza delle aree espropriande.
Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.
Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennità spettante ai proprietari si applica il precedente .
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