Art. 16
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402
In vigore dal 7 set 1993
Lavori di concessione.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.
L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, non può essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto. (7)
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