Art. 13
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402
In vigore dal 7 set 1993
Misura, di salvaguardia in dipendenza dell'approvazione del piano.
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all' della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.
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