Art. 4 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370

Art. 4

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370

In vigore dal 25 dic 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAPPA - VANONI - PACCIARDI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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