Art. 4 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1352

Art. 4

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1352

In vigore dal 5 gen 1952
A partire dal 1 luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati; a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1 novembre 1948; b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1 novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, nel qual caso l'aumento è di lire 6000 annue. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - SOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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