Art. 3 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1352

Art. 3

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1352

In vigore dal 5 gen 1952
L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, a 127, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.
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