Art. 9
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208
In vigore dal 12 dic 1951
Si applicano ai mutui, di cui al precedente , ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di materia di credito agrario, nonchè quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.
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