Art. 5 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

Art. 5

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

In vigore dal 12 dic 1951
Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all''ultimo comma del precedente , saranno infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse agli Istituti sulle singole somministrazioni. Nella convenzione di cui al precedente saranno inserite clausole atte a contenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.
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