Art. 3 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

Art. 3

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

In vigore dal 12 dic 1951
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalità e condizioni previsti dalla presente legge. Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sarà nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste. A parità di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi.
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