Art. 10 · LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

Art. 10

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

In vigore dal 12 dic 1951
Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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