Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, è ratificato con la seguente modificazione:
. - Dopo le parole: "è estesa", sono aggiunte le parole: "ai beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ed".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-10-19;1217#art-1