Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, è ratificato con la seguente modificazione: . - Dopo le parole: "è estesa", sono aggiunte le parole: "ai beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ed". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO VANONI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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