Art. 4
4 / 4In vigore dal 5 ott 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addì 5 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - FANFANI - VANONI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-09-05;1037#art-4