Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 ott 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Gressoney, addì 5 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - FANFANI - VANONI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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