Art. 12
LEGGE 30 luglio 1951, n. 948
In vigore dal 6 ott 1951
L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile e a chi ha presentato il ricorso.
L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore è respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.
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