Art. 10 · LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Art. 10

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 20 set 1987
Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)
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