Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 feb 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Mosca fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-rd-1