Accordo
Art. 8
8 / 27In vigore dal 4 feb 1952
Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna
delle Parti contraenti può esigere la presentazione di certificati, rilasciati da un Ufficio pubblico o da altro Ufficio dell'altra Parte, di gradimento del Paese importatore, i quali attestino che la merce da importare è prodotta o fabbricata nel territorio dell'altra Parte contraente o deve considerarsi tale a seguito della lavorazione subita nel Paese da cui viene importata.
Qualora il certificato d'origine delle merci non sia rilasciato da un Ufficio pubblico, deve essere vistato dalle Autorità diplomatiche o dalle competenti autorità consolari.
Comunque le Parti contraenti adotteranno reciprocamente il
trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda le richieste di presentazione di certificati di origine delle merci nonché le prescrizioni e le formalità relative.
La presentazione del certificato di origine non sarà richiesta per
i pacchi postali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-8