Accordo
Art. 7
7 / 27In vigore dal 4 feb 1952
Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco
scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o all'esportazione.
Può derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le
restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi:
a) per ragioni di sicurezza pubblica;
b) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti
o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale;
c) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le
malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle alante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-7