Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 4 feb 1952
Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o all'esportazione. Può derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi: a) per ragioni di sicurezza pubblica; b) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale; c) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle alante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-7