Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 4 feb 1952
I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati e che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti, per quanto concerne la materia prevista dagli ai prodotti del suolo e dell'industria originari da un terzo Paese qualsiasi oppure destinati all'esportazione verso il territorio di un terzo Paese qualsiasi, saranno accordati agli stessi prodotti originari di territorio o destinati all'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-4