Allegato
Art. 3
25 / 27In vigore dal 4 feb 1952
La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo
dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. è responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate.
La Rappresentanza commerciale comunicherà al Ministero degli
Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonché le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinché ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-3-2