Art. 3
Allegato

Art. 3

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In vigore dal 4 feb 1952
La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. è responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate. La Rappresentanza commerciale comunicherà al Ministero degli Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonché le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinché ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.
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