Art. 22
Accordo

Art. 22

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In vigore dal 4 feb 1952
Il presente Trattato avrà la durata di cinque anni, sarà ratificato nel più breve termine ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma. Se nessuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto dodici mesi prima della scadenza di detto termine la sua intenzione di denunciare il Trattato, esso resterà in vigore fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avrà denunciato. In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Mosca, l'11 dicembre 1948 in doppio originale in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede. UGO LA MALfA A.I. MIKOJAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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