Art. 20
Accordo

Art. 20

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In vigore dal 4 feb 1952
Le disposizioni del presente Trattato non si estendono: a) ai vantaggi già accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi; b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale già conclusa da una delle Parti contraenti o che potrà essere conclusa in avvenire; c) ai vantaggi speciali che una delle Parti potrà concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-20