Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 4 feb 1952
Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalità e le tariffe del trasporto nonché i diritti ad esso connessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-17