Accordo
Art. 14
14 / 27In vigore dal 4 feb 1952
La nazionalità delle navi sarà accettata secondo le leggi del
Paese al quale la nave appartiene in base ai documenti ed alle patenti esistenti a bordo della nave e rilasciati dalle Autorità competenti.
I certificati di stazza e gli altri documenti tecnici navali
relativi, rilasciati o riconosciuti da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti anche dall'altra Parte.
Conseguentemente le navi di ciascuna delle Parti Contraenti, munite
dei certificati di stazza legalmente rilasciati, saranno esenti da una seconda misurazione nei porti dell'altra Parte e la capacità netta della nave indicata nel certificato sarà presa come base per il calcolo dei diritti portuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-14