Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 4 feb 1952
Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle coste dell'altra Parte, la nave ed il carico godranno degli stessi vantaggi e benefici che siano accordati dalle leggi e dai regolamenti della rispettiva Parte in simili circostanze alle navi e ai carichi della nazione più favorita. Al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave ed al carico, sarà prestato in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e circostanze dovute alle navi nazionali. Gli oggetti salvati dalla nave che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati al consumo interno del Paese.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-13