Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 4 feb 1952
Le navi italiane, le quali entrino in un porto della Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e rispettivamente le navi sovietiche le quali entrino in un porto italiano soltanto per sbarcarvi una parte delle loro merci, possono, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti dei rispettivi Stati, trattenere a bordo la parte del carico destinata ad altro porto sia dello stesso sia di altro Paese ed esportarla senza obbligo di pagare per essa alcun diritto doganale, portuale ed altro qualsiasi, salvo quelli stabiliti per la sorveglianza. Col permesso delle Autorità competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salve le spese per la sorveglianza.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-12