Art. 10
Accordo

Art. 10

10 / 27
In vigore dal 4 feb 1952
Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi sarà concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti a nome e a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Enti ed Organizzazioni; i posti di ormeggio, il carico e lo scarico nei porti, nelle rade, nelle baie, nei bacini; i rifornimenti di combustibili, di acqua e di viveri, nonché l'applicazione di tutte le prescrizioni e formalità. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti delle navi della nazione più favorita, dei canali, delle chiuse, dei ponti, dei fuochi e dei segnali che servono ad indicare le acque navigabili; dei servizi di pilotaggio dei magazzini, dei cantieri navali e delle officine di riparazioni; delle gru e degli altri mezzi di carico e scarico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-10