Accordo
Art. 1
1 / 27In vigore dal 4 feb 1952
Trattato di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
Il Presidente della Repubblica italiana, da una parte, e la
Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, dall'altra, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno stabilito di concludere un Trattato di Commercio e di Navigazione ed hanno nominato a questo scopo i loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana: il Signor Ugo la Malfa,
deputato al Parlamento;
La Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste: il Signor Mikojan Anagtas Ivanovich, Ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle disposizioni seguenti:
.
Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente un trattamento
benevolo per tutto quanto concerne il commercio fra i due Paesi e prenderanno, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, le misure necessarie a facilitare e sviluppare lo scambio reciproco di merci e di servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-1