Art. 1
Accordo

Art. 1

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In vigore dal 4 feb 1952
Trattato di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste. Il Presidente della Repubblica italiana, da una parte, e la Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, dall'altra, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno stabilito di concludere un Trattato di Commercio e di Navigazione ed hanno nominato a questo scopo i loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: il Signor Ugo la Malfa, deputato al Parlamento; La Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste: il Signor Mikojan Anagtas Ivanovich, Ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle disposizioni seguenti: . Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente un trattamento benevolo per tutto quanto concerne il commercio fra i due Paesi e prenderanno, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, le misure necessarie a facilitare e sviluppare lo scambio reciproco di merci e di servizi.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-1